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  #41  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Sergio Pavan
 
Posts: n/a
Default bombole di fase (ex estintori) (lungo)

a.banfo:
> Scusa l'ingoranza ma a che gas corrisponde ?
> non sono riuscito a trovare nulla in rete...

la trovi nelle tabelle allegata alla sotto elencata
legge, mi pare che nel link di giuspi c'era qualcosa.


DECRETO 15 ottobre 1999
Norme relative alla punzonatura ed alle iscrizioni sui recipienti per gas
compressi, liquefatti o disciolti.
(Gazzetta Ufficiale n. 271 del 18-11-1999)

IL DIRETTORE
del Dipartimento dei trasporti terrestri
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni con il quale e' stato emanato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni e
integrazioni con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo, relativo al
trasporto internazionale di merci pericolose su strada denominato ADR;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4
settembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 211 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 1996, relativo
all'attuazione della direttiva n. 94/55/CE del Consiglio dell'Unione europea
in data 21 novembre 1994, e relativi allegati A e B, che ne costituiscono
parte integrante, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, n. L. 319 del 21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 15
maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 128 del 4 giugno 1997, relativo
all'attuazione della direttiva n. 96/86/CE della commissione dell'Unione
europea in data 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee, n. L. 335 del 24 dicembre 1996, che adegua al progresso
tecnico la direttiva n. 94/55/CE modificando ed integrando taluni contenuti
dei predetti allegati A e B della medesima direttiva n. 94/55/CE;
Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada, che delega i Ministri
della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le
direttive comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso codice;
Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il quale si applicano, ai
recipienti di capacita' fino a 1000 litri destinati al trasporto su strada,
le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986, con il quale si sono trasposte
in norma nazionale le direttive del Consiglio dell'Unione europea n. 84/525,
n. 84/526 e n. 84/527, riguardanti la costruzione di particolari categorie
di bombole;
Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1998, con il quale si sono
allineate all'ADR le denominazioni dei gas inscritte sui recipienti nonche'
i periodi delle revisioni;
Preso atto dell'avvenuta pubblicazione della norma UNI EN 1089-1 "Bombole
trasportabili per gas - Identificazione della bombola - Punzonatura" che
rappresenta la versione in lingua italiana della norma europea EN 1089-1 ed
e' richiamata negli emendamenti 1 gennaio 1999 dell'accordo ADR;
Ravvisata l'opportunita' di armonizzare le punzonature e le altre iscrizioni
obbligatorie sulle bombole tra i vari Paesi della Comunita' europea, sia ai
fini della sicurezza sia allo scopo di agevolare la libera circolazione
delle merci;
Sentito il parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui
recipienti per compressi, liquefatti o disciolti, espressasi favorevolmente
nella seduta del 22 aprile 1999;
Decreta:
Art. 1.
1. Le bombole, i tubi, i fusti a pressione e i recipienti
criogenici destinati al trasporto di gas compressi, liquefatti e
disciolti, come definiti dall'ADR 1999 e successivi aggiornamenti, di
seguito indicato piu' brevemente come ADR, con l'esclusione dei
recipienti per il trasporto del GPL, devono riportare le iscrizioni
previste come obbligatorie dall'ADR.
2. I recipienti destinati a contenere acetilene disciolto devono
riportare, oltre a quelle indicate al comma 1, le iscrizioni relative
a:
identita' della massa porosa: identificazione del Paese e della
fabbrica di origine;
identificazione del solvente: "A" per acetone o "DMF" per
dimetilformammide, seguita dalla massa del solvente espressa in
kilogrammi e dalla sigla "KG";
massa totale: tara piu' contenuto massimo di acetilene, preceduta
dalle lettere "TOTALE" e seguita dalla sigla "KG";
identificazione del contenuto: "C 2 H 2 ".
3. I recipienti in acciaio compatibili con idrogeno e miscele con
pressione parziale di idrogeno maggiore di 10 bar, devono riportare
oltre alle iscrizioni indicate al comma 1 precedente, la lettera "H".
4. Le iscrizioni di cui ai commi precedenti devono essere
riportate, all'atto della costruzione, mediante punzonatura, ad
eccezione delle seguenti iscrizioni che possono essere riportate o
per punzonatura o in un'etichetta durevole o indicate in
un'iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con vernice:
numero UN e nome del gas o della miscela come prescritto dall'ADR;
per i gas compressi riempiti a peso e per i gas liquefatti, massa
massima di carica e tara - identificata come somma della massa a
vuoto e della massa degli accessori fissi presenti sulla bombola
quando viene presentata al riempimento - espresse in kilogrammi.
Il valore della tara deve essere preceduto dalle lettere "TARA" e
seguito dalla sigla "KG".
Il valore della massa massima di carica deve essere seguito dalla
sigla "KG" e dal nome o formula chimica del gas.
Qualora vengano presentati in fase di primo collaudo o messa in uso
recipienti senza colorazione perche' non richiesta dal proprietario,
le etichette o le eventuali iscrizioni in vernice dovranno essere
apposte successivamente a cura del proprietario stesso sui recipienti
medesimi. In tal caso dovra' comunque essere prodotta una
dichiarazione del gas o miscela di gas che il recipiente sara'
destinato a contenere.
5. In aggiunta alle iscrizioni obbligatorie indicate sopra, sono
ammesse le seguenti punzonature facoltative:
nome eventualmente abbreviato o sigla della ditta proprietaria.
Qualora venga apposta tale punzonatura, questa deve essere
preventivamente notificata al Ministero dei trasporti e della
navigazione - Dipartimento trasporti terrestri;
numero d'ordine dato dalla ditta proprietaria;
eventuali iscrizioni aggiuntive previste dalla norma UNI EN 1089-1.
6. In conformita' all'ADR in luogo delle iscrizioni descritte ai
commi precedenti sono ammesse le iscrizioni previste dalla norma UNI
EN 1089-1.
7. Le punzonature devono essere eseguite sull'ogiva della bombola
in modo tale da risultare durevoli e leggibili. Per le bombole di
acciaio saldato, la punzonatura puo' essere effettuata su di una
piastrina saldata o su qualsiasi altra parte fissata in modo
permanente alla bombola e non soggetta alla pressione del gas.
Per le bombole a struttura composita, la punzonatura puo' essere
realizzata su di una etichetta annegata nella resina.
Di norma l'altezza dei caratteri della punzonatura deve essere di
almeno 5 mm. Sulle bombole con diametro esterno minore o uguale a 140
mm, questa puo' essere ridotta, ma in nessun caso l'altezza dei
caratteri deve essere minore di 2,5 mm.
I punzoni utilizzati per la marcatura devono avere i taglienti
arrotondati con raggio non inferiore a 0,2 mm.
Per le eventuali iscrizioni a vernice l'altezza dei caratteri non
deve essere inferiore a 8 mm.
8. Di regola i dati punzonati devono essere disposti come indicato
negli allegati 1, 2 e 3.
Quando si utilizza una piastrina di identificazione o, per le
bombole a struttura composita, un'etichetta nella resina, tutti i
dati possono essere riuniti in tale piastrina o etichetta, purche' la
loro disposizione non crei confusione di interpretazione.
Nei casi in cui sia difficile mantenere la disposizione indicata
negli allegati 1, 2 e 3 si puo' ricorrere a una diversa disposizione
della punzonatura con l'autorizzazione dell'ente di collaudo, sempre
a condizione che tale diversa disposizione non possa dare adito a
confusioni di interpretazione.
Art. 2.
1. Per le bombole costruite secondo le direttive CE n. 84/525, n.
84/526 e n. 84/527 in aggiunta ai dati indicati all'art. 1 dovranno
essere punzonati i seguenti dati, come previsto e specificato nelle
direttive sopraindicate:
valore di R o Re come richiesto dalla direttiva applicabile;
indicazione del tipo di trattamento termico (solo per bombole in
acciaio) espressa come segue:
"N" per normalizzazione; "T" per tempera e rinvenimento; "S" per
distensione;
marchio di approvazione CEE;
marchio di verifica CEE;
punzonatura di messa in uso in Italia.
2. Di regola le punzonature saranno disposte come indicato negli
allegati 4, 5 e 6.
Art. 3.
1. Le norme relative alle iscrizioni obbligatorie e facoltative di
cui agli articoli 1 e 2 precedenti si applicano obbligatoriamente ai
recipienti sottoposti a verifica iniziale o rispettivamente ammessi
all'uso in Italia a partire da 6 mesi dall'entrata in vigore del
presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al
termine indicato nel comma 1 del presente articolo e' facolta' del
proprietario delle bombole l'applicare le iscrizioni previste dagli
articoli 1 e 2 o quelle previste dalle norme precedentemente in
vigore.
3. I recipienti che prima del termine di cui al comma 1 del
presente articolo siano stati punzonati secondo le norme
precedentemente in vigore, possono continuare ad essere utilizzati
con tali punzonature, salvo quanto indicati ai successivi commi 4 e 5
del presente articolo.
4. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente
articolo destinati a contenere acetilene disciolto, devono essere
aggiunte, al piu' tardi in occasione della prima revisione periodica
successiva all'entrata in vigore del presente decreto, le iscrizioni
indicate al comma 2 dell'art. 1.
Queste iscrizioni saranno punzonate di seguito all'indicazione
"massa porosa".
5. Per i recipienti di cui al precedente comma 3 del presente
articolo destinati a contenere gas compressi riempiti a peso o gas
liquefatti devono essere aggiunte le seguenti iscrizioni, al piu'
tardi in occasione della prima revisione periodica successiva
all'entrata in vigore del presente decreto:
le lettere "TARA" seguite dal valore della massa di tara -
identificata come somma della massa a vuoto e della massa degli altri
accessori fissi presenti sulla bombola quando viene presentata per il
riempimento - e dalla sigla "KG".
Questi dati potranno essere punzonati dopo la pressione di prova o
riportati in un'etichetta durevole o indicati con una iscrizione
aderente e ben visibile, per esempio con vernice.
Art. 4.
1. Per i recipienti di cui all'art. 3, l'adeguamento delle
denominazioni dei gas alle prescrizioni dell'art. 2, comma 3, del
decreto 16 ottobre 1998 del Ministero dei trasporti e della
navigazione, puo' essere realizzato riportando il numero UN e la
denominazione ADR in un'etichetta durevole o con una iscrizione
aderente e ben visibile, per esempio con vernice, senza modificare la
punzonatura del nome commerciale precedentemente usato, purche' la
stessa si riferisca allo stesso gas indicato nell'etichetta.
In caso diverso la punzonatura del nome precedente deve essere
barrata.
2. Per i recipienti destinati a contenere gas liquefatti, e'
consentito che la massa massima di carica sia indicata nell'etichetta
o con una iscrizione aderente e ben visibile, per esempio con
vernice.
Art. 5.
Per i gas compressi e liquefatti ad eccezione di 1049 idrogeno
compresso, 1016 monossido di carbonio compresso, 1971 metano
compresso e delle miscele contenenti tali gas, l'indicazione del nome
del gas nei certificati di collaudo puo' essere sostituita da una
delle seguenti indicazioni, a seconda delle caratteristiche del gas:
gas e miscele del 1 A, 1 O
gas e miscele del 1 F, 1 T, 1 TF
gas e miscele del 1 TO
gas e miscele del 1 TC, 1 TFC
gas e miscele del 1 TOC
gas e miscele del 2 A, 2 F
gas e miscele del 2 O
gas e miscele del 2 T, 2 TF
gas e miscele del 2 TO
gas e miscele del 2 TC, 2 TFC
gas e miscele del 2 TOC
Art. 6.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con il presente decreto
contenute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive
serie di norme integrative, nonche' nel decreto ministeriale 7 aprile
1986 e nel decreto ministeriale 16 ottobre 1998.
Art. 7.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 1999
Il direttore: D'Ulisse
ALLEGATO
1
2
3
4
5
6



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Inviato via http://usenet.libero.it
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  #42  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Sergio Pavan
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori) (lungo)

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/...2002indice.htm

qui dovresti trovare tutto

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  #43  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Max max
 
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Default Re: bombole di fase (ex estintori)

Alf01 ha scritto:

> Scusa l'ingoranza ma a che gas corrisponde ?


Ovviamente non corrisponde ad un determinato gas nè ad un intervallo di
gas. Si tratta di classificazioni attinenti alla sicurezza del trasporto e
per quanto ci riguarda comprende tutti o quasi i gas utilizzabili.
In questi due link trovi la tabella (la seconda è in italiano).

http://www.euskadi.net/adr/pdf/Cap4_3a.pdf
http://www.google.it/search?q=cache:...hl=it&ie=UTF-8

Qui altre informazioni utili sulla colorazione ed altro
http://www.pd.infn.it/safety/gas/gas.html

Max max


--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


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  #44  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Alf01
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori) (lungo)

Sergio Pavan ha scritto:

>

http://www.sicurezzaonline.it/leggi/...2002indice.htm

> qui dovresti trovare tutto


> --------------------------------
> Inviato via http://usenet.libero.it



Grazie molte
:)

ciao Alex B.

--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it


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  #45  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Guispi
 
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Default Re: bombole di fase (ex estintori)


"Max max" <nomail@nomail.it> ha scritto nel messaggio
news:bkup8h$rmo$1@news.newsland.it...
> Alf01 ha scritto:
>
> > Scusa l'ingoranza ma a che gas corrisponde ?

>
> Ovviamente non corrisponde ad un determinato gas nè ad un intervallo di
> gas. Si tratta di classificazioni attinenti alla sicurezza del trasporto e
> per quanto ci riguarda comprende tutti o quasi i gas utilizzabili.


Il solito girafrittata.

Ieri scrivevi:
"Le bombole di costruzione più recente non sono più marchiate per singoli
gas" ignorando evidentemente che ogni gas ha un codice di classificazione
inerente per l'appunto la sicurezza nello stoccaggio (guarda caso le
bombole) e nel trasporto. Quindi ogni codice riguarda non un singolo gas
bensi' gruppi di gas, ma la sostanza non cambia.

Oggi scrivi:
"per quanto ci riguarda comprende tutti o quasi i gas utilizzabili."
mettendoci una pezza come se la discussione riguardasse solo i gas
utilizzabili dai sub.

Tanto per fare un esempio, l'anidiride carbonica (classificazione 2A) non
puo' essere stoccata nelle bombole marcate 1A/1O, ovvero quelle che usiamo
noi. Poiche' la discussione e' nata sull'utilizzo "improprio" di bombole
questo non mi pare un fatto trascurabile.

Guispi



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  #46  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Blader
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori)

"mastino" <subnormali@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
news:bkq58e$699$1@news.newsland.it...
> Salve a tutta la lista,
> sono Eugenio mi occorrerebbe una risposta esaustiva per fugare alcuni
> dubbi.
> Ho avuto la possibilità di avere alcune bottiglie, ex estintori caricati a
> CO2, della LUXFER in alluminio da 6,5 litri con pressione d'esercizio
> 250bar, ora alla luce di quanto premesso:


Scusate se intervengo per fare un pò di chiarezza, sono un lucratore del
newsgroup e lavoro in una ditta di impianti antincendio ed estintori (è di
mio padre per intenderci)

Allora, le bombole CO2 per gli estintori sono caricate a circa 70 atm
(pressione mooolto variabile in funzione della temperatura e dal coefficente
di riempimento della stessa, dato che il CO2 è più "sensibile" dell'aria a
questo fenomeno)

Il collaudo si fa normalmente a 200 bar o 250 per le vecchie bombole (quelle
che attualmente di cerca di smaltire) e riportano tutte la dicitura
"Biossido di carbonio", cosa che non ti permetterebbe già di suo di
caricarle ad aria.

Poi gli ESTINTORI ad halon o Naf o polvere, che si sono smaltiti sono
realizzati con normali serbatoi con pressione di scoppio 35 bar (esercizio
12-14 bar) quindi non utilizzabili.

Le bombole ad halon o naf per impianti fissi lavoravano a 24-48 bar con
pressioni di collaudo a 200bar e quindi non utilizzabili.
Inoltre è difficilissimo trovare bombole più piccole di 27 Lt (anche se la
produzione iniziava dal 5 lt)
Poi non sò quanto faccia "bene" respirare i residui dell'halon o del naf
visto che oltre l'ozono bucano anche...... e qui mi fermo.

Attualmente, le nuove bombole prodotte da circa un anno sono rispondenti
alle direttive 97/23/CE "PED" e 1999/36/CE "TPED" e i costruttori stanno
cercando di uniformare la produzione su bombole 200/300 bar
(lavoro/collaudo) o 300/400 (lavoro/collaudo) e poi destinarle ad uso
specifico stampigliando sopra il gas per economizzare i costi. Questo è
possibile perchè scomparirà il vecchio Certificato ISPESL o MCTC e sarà (o è
stato) sostituito da una dichiarazione di conformità a norme CE del
costruttore.

Poi "rifilettare" il collo della bottiglia come ha fatto qualcuno (leggendo
i post) mi incute TERRORE.... Caro amico, se mai ci immergessimo insieme e
tu avessi quella bombola appresso avvertimi prima.....sicuramente mi vedrai
mooooolto lontano. Non avete idea di cosa possa provocare uno scoppio del
genere... (cmq esistono anche gli attacchi bombole conici, basta ordinarli e
attendere un pò per averli)

Per concludere, ho a disposizione 200-300 bombole e anche il compressore per
ricaricarmele ma un operazione del genere propio non la farei MAI
(......altro che didattica e didattica....)

Per concludere, se propio vuoi, posso venderti nuova una 140 Lt a 300
bar.... sai che immersioni :-PPP

Ciao


Blader


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  #47  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
mastino
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori)

Grazie per l'esaustiva spiegazione e per avermi colmato una lacuna, o
meglio una ignoranza in materia di bombole.
Saluti e buone imemrsioni
Eugenio

Blader ha scritto:

> "mastino" <subnormali@tiscalinet.it> ha scritto nel messaggio
> news:bkq58e$699$1@news.newsland.it...
> > Salve a tutta la lista,
> > sono Eugenio mi occorrerebbe una risposta esaustiva per fugare alcuni
> > dubbi.
> > Ho avuto la possibilità di avere alcune bottiglie, ex estintori caricati a
> > CO2, della LUXFER in alluminio da 6,5 litri con pressione d'esercizio
> > 250bar, ora alla luce di quanto premesso:


> Scusate se intervengo per fare un pò di chiarezza, sono un lucratore del
> newsgroup e lavoro in una ditta di impianti antincendio ed estintori (è di
> mio padre per intenderci)


> Allora, le bombole CO2 per gli estintori sono caricate a circa 70 atm
> (pressione mooolto variabile in funzione della temperatura e dal coefficente
> di riempimento della stessa, dato che il CO2 è più "sensibile" dell'aria a
> questo fenomeno)


> Il collaudo si fa normalmente a 200 bar o 250 per le vecchie bombole (quelle
> che attualmente di cerca di smaltire) e riportano tutte la dicitura
> "Biossido di carbonio", cosa che non ti permetterebbe già di suo di
> caricarle ad aria.


> Poi gli ESTINTORI ad halon o Naf o polvere, che si sono smaltiti sono
> realizzati con normali serbatoi con pressione di scoppio 35 bar (esercizio
> 12-14 bar) quindi non utilizzabili.


> Le bombole ad halon o naf per impianti fissi lavoravano a 24-48 bar con
> pressioni di collaudo a 200bar e quindi non utilizzabili.
> Inoltre è difficilissimo trovare bombole più piccole di 27 Lt (anche se la
> produzione iniziava dal 5 lt)
> Poi non sò quanto faccia "bene" respirare i residui dell'halon o del naf
> visto che oltre l'ozono bucano anche...... e qui mi fermo.


> Attualmente, le nuove bombole prodotte da circa un anno sono rispondenti
> alle direttive 97/23/CE "PED" e 1999/36/CE "TPED" e i costruttori stanno
> cercando di uniformare la produzione su bombole 200/300 bar
> (lavoro/collaudo) o 300/400 (lavoro/collaudo) e poi destinarle ad uso
> specifico stampigliando sopra il gas per economizzare i costi. Questo è
> possibile perchè scomparirà il vecchio Certificato ISPESL o MCTC e sarà (o è
> stato) sostituito da una dichiarazione di conformità a norme CE del
> costruttore.


> Poi "rifilettare" il collo della bottiglia come ha fatto qualcuno (leggendo
> i post) mi incute TERRORE.... Caro amico, se mai ci immergessimo insieme e
> tu avessi quella bombola appresso avvertimi prima.....sicuramente mi vedrai
> mooooolto lontano. Non avete idea di cosa possa provocare uno scoppio del
> genere... (cmq esistono anche gli attacchi bombole conici, basta ordinarli e
> attendere un pò per averli)


> Per concludere, ho a disposizione 200-300 bombole e anche il compressore per
> ricaricarmele ma un operazione del genere propio non la farei MAI
> (......altro che didattica e didattica....)


> Per concludere, se propio vuoi, posso venderti nuova una 140 Lt a 300
> bar.... sai che immersioni :-PPP


> Ciao



> Blader



--

questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito
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  #48  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Max max
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori)

"Blader" <dajetuttogas@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:czEcb.5538$Zh.4683@tornado.fastwebnet.it...

> Il collaudo si fa normalmente a 200 bar o 250 per le vecchie bombole

(quelle
> che attualmente di cerca di smaltire) e riportano tutte la dicitura
> "Biossido di carbonio"


Sono quelle che si vedono in giro con la sola pressione di collaudo ? (ne ho
viste alcune riportanti 200 bar senza indicazione della pressione di
esercizio se non ho visto male, ma appunto con la punzonatura biossido di
carbonio).

> specifico stampigliando sopra il gas ....


Come, per quelle destinate ad estintori ?

--
Max max
Tutela anche tu il tuo hobby da indebite ingerenze.
Costituisci una sezione dell'Associazione Italiana
Liberi Subacquei http://www.liberisub.it


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  #49  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Blader
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori)


"Max max" <maxmax(nomail)@nomail.it.invalid> ha scritto nel messaggio
news:L6Gcb.121085$hE5.4147640@news1.tin.it...
>
> Sono quelle che si vedono in giro con la sola pressione di collaudo ? (ne

ho
> viste alcune riportanti 200 bar senza indicazione della pressione di
> esercizio se non ho visto male, ma appunto con la punzonatura biossido di
> carbonio).

Vero. Il CO2 a pressione da gassoso diventa liquido e come liquido
incomprimibile. Non possiamo quindi caricare una bombola oltre un certo
valore (tasso di riempimento 0.66% o 660 grammi per litro). Ad es. in 27 lt
mettiamo max 18 Kg di CO2 che, a 20 °C ci dà circa 52 bar. In bombole
"Biossido di carbonio" quindi puoi anche non trovare la pressione di
esercizio.
Attenzione pero!!! Una bombola del genere, a 45° C arriva a 110 bar e a 60°C
a 170 bar. Per questo si utilizzano bombole alta pressione e valvole di
sicurezza a 170 bar.
Se trovi bombole mooolto vecchie potrebbe anche mancare la pressione di
collaudo :-O , visto che prima, il collaudo ISPESL si faceva dalle bombole
da 5 lt in sù

> > specifico stampigliando sopra il gas ....

> Come, per quelle destinate ad estintori ?

L'acquirente puo decidere di farsi stampigliare qualsiasi scritta (oltre a
quelle obbligatorie per legge).
Un'altra informazione importante, quando si acquista una bombola per uso
subacqueo (quelle marchiate CE) è verificare se sul collo sia riportata la
scritta " UW ".
Questo perchè i collaudi per bombole "terrestri" adesso si fanno ogni 10
anni!!!

Per maggiori informazioni
http://www.dalmine.it/dal_portal2002...dotti/bomb.asp e cliccate
su "cataloghi"

Spero di essere stato chiaro e non aver creato ancora + confusione :PPP

Ciao

Blader on CBR929 Y2K


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  #50  
Old 04-11-2007, 12:49 PM
Max max
 
Posts: n/a
Default Re: bombole di fase (ex estintori)

"Blader" <dajetuttogas@hotmail.com> ha scritto nel messaggio
news:SbTcb.6982$Zh.3381@tornado.fastwebnet.it...

> è verificare se sul collo sia riportata la
> scritta " UW "


Hai a portata di mano il riferimento normativo di ciò ?

> Questo perchè i collaudi per bombole "terrestri" adesso si fanno ogni 10
> anni!!!


L'ultimo decreto prevedeva i collaudi con tempi minori solo per bombole ad
uso subacqueo contenenti aria non altri gas o miscele. Ho visto un altro
provvedimento che richiede delle ispezioni (non collaudi) per bombole ad uso
subacqueo ma non è affatto chiaro quanto a modalità di applicazione (in
pratica non ci sono controlli, punzonature od altro). Di fatto le bombole ad
uso subacqueo diverso dall'aria le collaudi ogni 10 anni.

--
Max max
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