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Old 04-11-2007, 02:20 PM
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Default Legge nazionale sulla subacquea

2/2/2005
Attivita` subacquee ed iperbariche.
C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del
testo base).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato
nella seduta del 24 giugno 2003.
Angelo SANTORI (FI), relatore, propone
di adottare come testo base per il proseguimento
della discussione il testo unificato
elaborato dal Comitato ristretto (vedi
allegato 3).
La Commissione concorda.


TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE
CAPO I
LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA` SUBACQUEE
ART. 1.
(Oggetto e finalita`).
1. La presente legge stabilisce i principi
fondamentali in materia di lavori subacquei
ed iperbarici e di servizi di carattere
turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 117 della Costituzione e in
conformita` con i principi della normativa
dell ’Unione europea. Sono fatte salve le
competenze delle Regioni, a statuto speciale
e non, delle province autonome di
Trento e di Bolzano in materia di attivita`
subacquee ed iperbariche svolte a titolo
professionale, individuate dai rispettivi
statuti.
2. L’attivita` subacquea e` libera. Lo
Stato e le Regioni, di concerto con i
comuni interessati, nell’ambito delle rispettive
competenze, garantiscono la libera
concorrenza, la trasparenza e la liberta`
d’impresa, anche tutelando la parita` di
condizioni per l’accesso alle strutture
nonche´ l’adeguatezza della qualita` dei servizi
agli utenti, assicurando le informazioni
ad essi relativi.
ART. 2.
(Ambito di applicazione).
1. Con il termine di attivita` subacquee
si intende identificare quelle attivita` svolte,
con o senza l’ausilio di autorespiratori, in
ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; si
distinguono in due differenti settori, con
finalita` diverse:
a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati
da operatori subacquei ed imprese
di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati
nel capo II della presente legge;
b) servizi subacquei di carattere turistico-
ricreativo, effettuati da istruttori
subacquei, guide subacquee, centri di immersione
e di addestramento subacqueo,
organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati
nel capo III della presente
legge.
CAPO II
OPERATORI SUBACQUEI ED IPERBARICI
PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE
ED IPERBARICHE
ART. 3.
(Definizioni).
1. Sono operatori subacquei ed iperbarici
professionali coloro i quali compiono,
a titolo professionale, anche se in
modo non esclusivo o non continuativo,
lavori subacquei o iperbarici in mare ed
in acque interne, a profondita` con pressione
superiore a quella atmosferica,
oppure a pressione atmosferica con l’ausilio
di appositi mezzi, strutture o veicoli
subacquei.
2. Sono imprese subacquee o iperbariche
le imprese che eseguono lavori subacquei
o iperbarici, incluse quelle che producono
impianti iperbarici.
ART. 4.
(Elenco regionale degli operatori subacquei
ed iperbarici professionali).
1. Presso gli assessorati competenti
delle Regioni e` istituito l’ elenco degli
operatori subacquei ed iperbarici professionali.
L’elenco e` trasmesso al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. E` fatto divieto a chiunque non sia
iscritto nel predetto elenco di svolgere a
titolo professionale, anche in modo non
esclusivo e non continuativo, qualsiasi attivita`
di operatore subacqueo ed iperbarico.
3. L’iscrizione accolta in una Regione
consente all’operatore di esercitare la sua
attivita` su tutto il territorio nazionale e
dell’Unione europea.
ART. 5.
(Qualifiche professionali).
1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo
4, avviene nelle seguenti qualifiche
professionali:
a) operatore di alto fondale, che effettua
immersioni oltre i 50 metri di
profondita` con il supporto di impianti
iperbarici;
b) operatore di basso fondale, che
effettua immersioni sino alla profondita` di
50 metri;
c) operatore tecnico iperbarico che e`
addetto alla manovra delle camere iperbariche
ed agli impianti di saturazione
anche in ambiente clinico;
d) operatore scientifico subacqueo,
che svolge attivita` di ricerca scientifica o
di archeologia subacquea.
ART. 6.
(Requisiti per l’iscrizione nell’elenco
regionale).
1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale
sono necessari i seguenti requisiti:
a) maggiore eta`;
b) cittadinanza italiana o di altro
Stato membro dell’Unione europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione ai
sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dalla legge 30 luglio 2002,
n. 189;
c) diploma della scuola dell’obbligo o
titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti
all’estero e riconosciuti;
d) certificato di abilitazione professionale
all’attivita` , rilasciato da istituti legalmente
riconosciuti;
e) idoneita` medica psico-attitudinale,
attestata da certificato rilasciato da medico
specialista in medicina del nuoto e
delle attivita` subacquee, ovvero perfezionato
in medicina subacquea. Sono riconosciuti
i certificati rilasciati da medici
specializzati in fisiopatologia del lavoro
subacqueo.
ART. 7.
(Elenco regionale delle imprese subacquee
ed iperbariche).
1. Presso gli assessorati competenti
delle Regioni e` istituito l’elenco delle imprese
subacquee ed iperbariche. L’elenco e`
trasmesso al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
2. Per ottenere 1’iscrizione nel predetto
elenco le imprese devono possedere i seguenti
requisiti:
a) un sistema di sicurezza, con procedure
che garantiscano la sicurezza dei
lavoratori in conformita` alle leggi vigenti
in materia, e con il rispetto dell’ambiente;
b) un sistema di qualita` , in conformita`
alle norme comunitarie;
c) stipula di una polizza di assicurazione
per responsabilita` civile a copertura
dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi
nello svolgimento delle attivita` subacquee
ed iperbariche inclusa l’attivita` in immersione.
3. L’iscrizione accolta in una Regione
consente all’impresa di effettuare lavori
subacquei su tutto il territorio nazionale e
dell’Unione europea.
4. E` fatto divieto ai soggetti non iscritti
nell’elenco di svolgere le attivita` di cui
all’articolo 3, comma 2.
ART. 8.
(Norme di sicurezza).
1. Le imprese subacquee ed iperbariche
hanno l’obbligo di accertare che l’attivita`
lavorativa sia svolta nel rispetto delle
norme di sicurezza di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni,
nonche´ delle prescrizioni stabilite dalla
presente legge; le stesse rispondono in
solido, in caso di inosservanza delle predette
norme e prescrizioni, con gli operatori
subacquei ed iperbarici di cui si
avvalgono o che sono loro dipendenti.
2. Gli operatori subacquei ed iperbarici
che esercitano la propria attivita` a titolo di
imprenditore individuale e i lavoratori di
pendenti dalle imprese di cui all’articolo 7
sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento
teorico-pratico con particolare
riguardo alle innovazioni di tecniche di
supporto cardio-respiratorio avanzato e
nell’ambito della sicurezza.
3. Le imprese subacquee ed iperbariche
sono tenute a garantire agli operatori
subacquei ed iperbarici loro dipendenti la
frequenza dei predetti corsi.
4. E` demandato alle Regioni il compito
di definire le modalita` per le disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
ART. 9.
(Attrezzature ed equipaggiamenti).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti
collettivi ed individuali, gli impianti
e le apparecchiature complementari usate
o pronte ad essere usate nell’attivita` subacquea
ed iperbarica, devono essere conformi
alle normative europee; inoltre, qualora
prescritto dalle vigenti disposizioni in
materia, devono essere collaudati, certificati
ed utilizzati secondo le prescrizioni di
collaudo.
2. Alle imprese subacquee ed iperbariche,
che effettuano immersioni di lavoro
oltre i 12 metri, e` fatto obbligo di assicurare
la presenza nel cantiere di una camera
iperbarica munita di pre-camera e di
indicare un medico specializzato in medicina
subacquea. Le stesse imprese hanno
l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature
e degli equipaggiamenti di loro
proprieta` , in cui devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione
ed all’utilizzo nell’attivita` subacquea
ed iperbarica.
3. In caso di omessa tenuta del registro
di cui al comma 2 del presente articolo, o di
inefficienza delle attrezzature o degli impianti
usati per l’attivita` subacquea ed iperbarica,
la Capitaneria di Porto e la Direzione
Provinciale del lavoro possono procedere,
in base alle gravita` ed omissioni, alla
temporanea sospensione dell’attivita` dell’impresa
ed al sequestro delle attrezzature.
Nei casi piu` gravi, la regione interessata, su
segnalazione della Capitaneria di Porto o
della Direzione Provinciale del lavoro, dispone
la cancellazione dell’impresa dall’elenco
di cui all’articolo 7.
ART. 10.
(Libretto individuale).
1. E` istituito il libretto individuale degli
operatori subacquei ed iperbarici. Nel sud-
detto libretto devono essere annotate l’idoneita`
medica, eventuali infortuni e l’iter
delle immersioni effettuate, certificate dal
datore di lavoro.
2. La tenuta del libretto di cui al
comma 1 del presente articolo, e` affidata
all’operatore subacqueo ed iperbarico, che
e` obbligato ad esibirlo al responsabile di
cantiere o agli organi abilitati per legge.
ART. 11.
(Modalita` di iscrizione).
1. E` demandato alle Regioni il compito
di definire le modalita` d’iscrizione agli
elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7.
ART. 12.
(Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della
presente legge possono iscriversi all’elenco
di cui all’articolo 4 tutti gli operatori
subacquei ed iperbarici professionali con
eta` superiore ai limiti di accesso ai corsi
professionali che, entro sei mesi dalla data
di istituzione dell’elenco stesso, dimostrino
di avere operato in modo prevalente nelle
specifiche attivita` corrispondenti alle predette
qualifiche, attraverso la presentazione
del libretto individuale correttamente
compilato e certificato.
2. In sede di prima applicazione della
presente legge, le imprese potranno continuare
ad operare sino a dodici mesi
dall’istituzione dell’elenco di cui all’articolo
7, in deroga al divieto di cui al
medesimo articolo 7, comma 4.
3. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco
di cui all’articolo 7 le imprese che
dimostrino, entro il medesimo termine e
con le stesse modalita` di cui al comma 1
del presente articolo, di avere operato in
modo prevalente, per almeno tre anni, nel
settore dei lavori subacquei ed iperbarici,
ovvero nelle specifiche attivita` di cui all’articolo
3, comma 2.
ART. 13.
(Disposizioni per particolari categorie di
operatori).
1. Gli operatori subacquei ed iperbarici
delle Forze Armate e dei Corpi Armati
dello Stato, compreso il Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, e della Croce rossa
italiana, sono considerati a tutti gli effetti
operatori subacquei ed iperbarici ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1
della presente legge.
2. Le attivita` di cui al comma 1 del
presente articolo vengono regolamentate
dalle stesse amministrazioni di appartenenza
anche in deroga alle disposizioni
della presente legge.
CAPO III
(Servizi subacquei turistico-ricreativi).
ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE,
CENTRI DI IMMERSIONE
E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO,
ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE
ART. 14.
(Definizioni).
1. Per immersione subacquea a scopo
turistico e ricreativo si intende l’insieme
delle attivita` ecosostenibili, effettuate da
una o piu` persone e finalizzate all’addestramento,
ad escursioni subacquee libere
o guidate, studio del mare e delle sue
forme di vita diurna e notturna, effettuazione
di riprese video e fotografiche,
nonche´ qualunque altra iniziativa riconducibile
all’utilizzazione, da parte della
persona, del proprio tempo libero. Tali
attivita` , se effettuate con autorespiratore,
possono essere svolte solo da persone in
possesso di un brevetto subacqueo, rispettando
i limiti di profondita` , procedure e
standard operativi stabiliti dall’organizzazione
certificante. Sono escluse dalle di-
sposizioni della presente legge le attivita`
subacquee di tipo agonistico.
2. Per brevetto subacqueo si intende un
attestato di addestramento, rilasciato
esclusivamente da un istruttore subacqueo
ed emesso dall’organizzazione didattica
subacquea a cui l’istruttore stesso appartiene,
previa frequentazione del relativo
corso teorico pratico.
3. E` istruttore subacqueo chi, in possesso
di corrispondente brevetto, rilasciato
dalle organizzazioni didattiche di cui al
comma 6, insegna a persone singole e a
gruppi, anche in modo non esclusivo e non
continuativo, le tecniche dell’immersione
subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi
livelli e specializzazioni. L’istruttore subacqueo
puo` svolgere anche l’attivita` di
guida subacquea.
4. E` guida subacquea chi, in possesso di
corrispondente brevetto, assiste l’Istruttore
nell’addestramento di singoli o gruppi e
accompagna in immersione singoli o
gruppi di persone, anche in modo non
esclusivo e non continuativo.
5. Sono centri d’immersione e di addestramento
subacqueo le imprese che
operano nel settore dei servizi turisticoricreativi
subacquei, offrendo supporto all’immersione
ed all’addestramento subacqueo
didattico o ricreativo, in virtu` di
risorse di tipo logistico, organizzativo e
strumentale.
6. Sono organizzazioni didattiche subacquee
le imprese o associazioni, italiane
o estere, che abbiano come oggetto
sociale principale, ancorche´ non esclusivo,
l’attivita` di formazione per l’addestramento
alle immersioni subacquee, dal
livello d’ingresso a quello di istruttore,
cosı` come la fornitura di materiali didattici
e servizi ad istruttori, guide e
centri subacquei.
ART. 15.
(Elenco regionale degli operatori subacquei
del settore turistico-ricreativo).
1. Presso gli assessorati competenti
delle Regioni e` istituito l’elenco degli operatori
operatori
subacquei del settore turistico-ricreativo,
suddiviso nelle seguenti sezioni:
a) istruttori subacquei;
b) guide subacquee;
c) centri di immersione e di addestramento
subacqueo;
d) associazioni no profit.
ART. 16.
(Esercizio dell’attivita` di istruttore subacqueo
e guida subacquea).
1. L’attivita` di istruttore subacqueo e di
guida subacquea e` subordinata all’iscrizione
nella specifica sezione dell’elenco
regionale di cui all’articolo 15, e puo`
essere svolta:
a) all’interno dei centri di immersione
e di addestramento subacqueo;
b) all’interno delle associazioni no
profit;
c) in modo autonomo.
2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale
le guide e gli istruttori subacquei
devono possedere i seguenti requisiti:
a) maggiore eta`;
b) cittadinanza italiana o di altro
stato membro dell’Unione Europea. Sono
equiparati i cittadini extracomunitari che
hanno regolarizzato la loro posizione secondo
la vigente normativa;
c) godimento dei diritti civili e politici,
salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
d) diploma della scuola dell’obbligo, o
titoli equipollenti se conseguiti all’estero;
e) brevetto di istruttore subacqueo o
di guida subacquea rilasciato, al tern1ine
di un apposito corso e previo superamento
del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente
da una organizzazione didattica
iscritta nell’elenco nazionale di cui al successivo
articolo 19;
f) copertura assicurativa individuale
mediante polizza di responsabilita` civile
per i rischi derivanti alle persone dalla
partecipazione alle attivita` svolte;
g) idoneita` medica attestata da certificato
rilasciato da medico specialista in
medicina del nuoto e delle attivita` subacquee,
ovvero esperto in medicina subacquea,
oppure perfezionato in medicina
subacquea.
ART. 17.
(Esercizio dell’attivita` di centro di immersione
e di addestramento subacqueo).
1. L’apertura e l’esercizio dell’attivita`
dei centri di immersione e di addestramento
subacqueo e` subordinata all’iscrizione
nella specifica sezione dell’elenco
regionale di cui all’articolo 15. Ai fini
dell’iscrizione i centri devono possedere i
seguenti requisiti:
a) iscrizione presso la Camera di
commercio;
b) partita IVA;
c) disponibilita` di una sede per lo
svolgimento delle attivita` teoriche;
d) disponibilita` di attrezzature specifiche
per le immersioni, conformi alle
normative europee, laddove previsto, ed in
perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita` di attrezzature di
primo soccorso, con requisiti conformi alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, nonche´ di personale
addestrato al primo soccorso. A tal
fine i relativi corsi effettuati dalle organizzazioni
didattiche subacquee iscritte
nell’elenco nazionale di cui al successivo
articolo 19, sono ritenuti validi ai sensi
della decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;
f) copertura assicurativa mediante
polizza di responsabilita` civile per rischi
derivanti a dipendenti, collaboratori, persone
e cose, per incidenti connessi alle
attivita` svolte.
2. I centri che svolgono attivita` stagionale,
possono essere iscritti agli elenchi
regionali degli operatori del turismo subacqueo
purche´ il periodo di apertura non
sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
3. I centri di immersione e di addestramento
subacquei, nell’esercizio della
propria attivita` devono avvalersi di guide e
istruttori iscritti nell’apposita sezione dell’elenco
di una regione italiana.
ART. 18.
(Associazioni no profit).
1. Le associazioni no profit a carattere
nazionale, regionale e locale che svolgono
anche attivita` di centro di immersione in
modo continuativo, esclusivamente per i
propri associati, per esercitare l’attivita`
devono essere iscritte nella specifica sezione
dell’elenco regionale di cui all’articolo
15.
2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale
degli operatori del turismo subacqueo,
queste associazioni devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a) atto costitutivo registrato e statuto;
b) codice fiscale;
c) disponibilita` di una sede per lo
svolgimento delle attivita` teoriche;
d) disponibilita` di attrezzature specifiche
per le immersioni, conformi alle
normative europee, laddove previste, ed in
perfetto stato di funzionamento;
e) disponibilita` di attrezzature di
primo soccorso, con requisiti conformi alle
disposizioni della decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626;
f) copertura assicurativa mediante
polizza di responsabilita` civile per rischi
derivanti a dipendenti, collaboratori, persone
e cose, per incidenti connessi alle
attivita` svolte.
3. I centri che svolgono attivita` stagionale,
possono essere iscritti agli elenchi
regionali degli operatori del turismo subacqueo
purche´ il periodo di apertura non
sia inferiore a centoventi giorni continuativi.
ART. 19.
(Elenco nazionale delle Organizzazioni Didattiche
per le attivita` subacquee del settore
turistico-ricreativo).
1. Presso il Ministero delle attivita` produttive
e` istituito l’elenco nazionale delle
organizzazioni didattiche che si dedicano
all’addestramento delle attivita` subacquee
per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni
didattiche iscritte nell’elenco
e` demandato e riconosciuto il compito di
organizzare tale addestramento, direttamente
oppure attraverso i propri istruttori,
emettendo a convalida le attestazioni
indicate nel precedente comma 2 dell’articolo
14.
2. Possono richiedere l’iscrizione tutte
le organizzazioni didattiche operanti sul
territorio nazionale, i cui corsi rispettino
le normative generali previste dalla Confederazione
mondiale delle attivita` subacquee
(CMAS) e dal Recreational Scuba
Training Council (RSTC), oppure che abbiano
i materiali didattici per lo svolgimento
dei corsi previsti dalla propria
organizzazione didattica.
3. Ai fini dell’iscrizione, organizzazioni
didattiche devono presentare una domanda
corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di organizzazioni operanti
come imprese, certificato di iscrizione alla
competente camera di commercio e certificato
di attribuzione della partiva IVA;
b) nel caso di organizzazioni operanti
come associazione no profit, copia autentica
dell’atto costitutivo notarile, dello statuto
vigente, del certificato di attribuzione
di codice fiscale e, nel caso ne sia stata
richiesta l’apertura, del certificato di attribuzione
della partita IVA;
c) nel caso di organizzazioni che
oassociazioni internazionali, siano esse comunitarie
che extracomunitarie, copia autentica
degli accordi internazionali di rappresentanza
sottoscritti, oppure autorizzazione
rilasciata dalla sede centrale internazionale
all’utilizzo del marchio e del
sistema d’insegnamento;
d) copia degli standard didattici di
riferimento;
e) dettagliato elenco dei sussidi didattici
utilizzati per la formazione (manuali,
audiovisivi, ed altri eventuali supporti).
Per le organizzazioni internazionali
questi sussidi didattici devono essere prodotti
necessariamente in lingua italiana.
4. Alle organizzazioni didattiche subacquee
non e` richiesta alcuna iscrizione in
uno o piu` elenchi regionali di cui all’articolo
15.
ART. 20.
(Uso delle denominazioni).
1. La denominazione di « Centro di
immersioni e di addestramento subacqueo
» e` riservata alle imprese che hanno
ottenuto l’autorizzazione all’esercizio prevista
dalla presente legge.
2. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo
del proprio nome.
3. Nelle sedi aperte al pubblico dei
centri di immersione e di addestramento
subacqueo, nonche´ della associazioni no
profit, deve essere esposta in modo ben
visibile copia dell’iscrizione all’elenco regionale.
ART. 21.
(Attrezzature).
1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti
collettivi ed individuali, le apparecchiature
complementari usate o
pronte ad essere usate nell’attivita` subacquea,
compresi gli impianti ricarica dell’aria
compressa e delle altre miscele
respiratorie, devono essere costruiti,col
laudati ed utilizzati secondo le prescrizioni
legislative.
2. Le imprese di cui all’articolo 17 e le
associazioni di cui all’articolo 18 hanno
l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature
e degli equipaggiamenti di loro
proprieta` , nel quale devono essere annotati
tutti i dati attinenti al collaudo ed alla
manutenzione delle stesse.
3. In caso di omessa tenuta del registro
di cui al comma 2, o di inefficienza delle
attrezzature o degli impianti usati per
l’attivita` subacquea, la Capitaneria di
porto e la direzione provinciale del lavoro
possono procedere, in base alle gravita` ed
omissioni, alla temporanea sospensione
dell’attivita` ed al sequestro delle attrezzature.
Nei casi piu` gravi le Regioni, su
segnalazione della Capitaneria di Porto o
della Direzione Provinciale del lavoro, dispongono
la cancellazione dall’elenco di
cui all’articolo 15.
ART. 22.
(Libretto individuale di immersione).
1. E` istituito il libretto individuale di
immersione degli istruttori e delle guide
iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo
15. Nel suddetto libretto devono
essere annotate le immersioni effettuate.
2. La tenuta del libretto di cui al
comma I del presente articolo, e` affidata
all’operatore subacqueo, che e` obbligato
ad esibirlo agli organi abilitati per legge.
ART. 23.
(Disposizioni transitorie).
1. Entro sei mesi dalla data di istituzione
dell’elenco nazionale di cui all’articolo
19, le organizzazioni didattiche devono
presentare la documentazione per
l’iscrizione nell’elenco stesso.
2. Entro sei mesi dalla data di istituzione
degli elenchi regionali di cui all’articolo
15, gli operatori subacquei devono
presentare la documentazione per l’iscrizione
l’iscrizione
nell’elenco stesso. Sono fatte salve le
avvenute iscrizioni presso le Regioni che
alla data di entrata in vigore della presente
legge hanno gia` istituito gli elenchi regionali.
Le Regioni che hanno emanato proprie
nom1ative in materia, dovranno comunque
adeguarle alla presente legge entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore
della stessa, al fine di avere una regolamentazione
omologa su tutto il territorio
nazionale.
3. Nel caso in cui le Regioni non
provvedano a definire le modalita` che
rendano possibile l’iscrizione negli elenchi
previsti dall’articolo 15, gli operatori subacquei
di cui al medesimo articolo potranno
ugualmente svolgere la loro attivita` ,
notificando con raccomandata alla Regione
competente la loro esistenza sul
territorio, autocertificando l’esistenza dei
necessari requisiti. Copia della notifica
dovra` essere conservata presso il domicilio
dell’interessato, qualora persona fisica, oppure
presso la sede legale od operativa,
qualora persona giuridica.
4. Le Regioni, in sede di prima applicazione
della presente legge, possono emanare
ulteriori nonne transitorie volte a
salvaguardare le attivita` delle categorie di
cui all’articolo 15 gia` esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
CAPO IV
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE
QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLE
ATTIVITA` SUBACQUEE
ART. 24.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Sono da ritenersi abrogate tutte le
leggi ed i regolamenti preesistenti in materia,
se non adeguati alla presente legge
come previsto dall’articolo 23.

--

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Reply With Quote
  #2  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Loris
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

Max max wrote:
> ART. 22.
> (Libretto individuale di immersione).
> 1. E` istituito il libretto individuale di
> immersione degli istruttori e delle guide
> iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo
> 15. Nel suddetto libretto devono
> essere annotate le immersioni effettuate.
> 2. La tenuta del libretto di cui al
> comma I del presente articolo, e` affidata
> all’operatore subacqueo, che e` obbligato
> ad esibirlo agli organi abilitati per legge.


Questo serve per la guardia di finanza?
L.
Reply With Quote
  #3  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Ghigo
 
Posts: n/a
Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

Max max ha scritto:

>g) idoneita` medica attestata da certificato rilasciato da medico
>specialista in medicina del nuoto e delle attivita` subacquee, ovvero
>esperto in medicina subacquea, oppure perfezionato in medicina >subacquea.


Quanti ce ne sono in Italia e come sono distribuiti?
Ciao
Ghigo
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  #4  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Luca Menegotto
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

On Fri, 25 Feb 2005 09:19:50 +0100, Ghigo
<y69bncoqez001@sneakemail.com> wrote:

>
>Ok, prendono atto dell'esistenza del logbook... ma se uno se lo porta
>dietro e non ci scrive nulla?


Non è esattamente un logbook... o forse si... insomma, per come la
vedo io, dovrebbe essere qualcosa di simile a un certificato delle ore
di volo per un pilota. Non ci scrivi nulla, il tuo status decade.
Circa le sanzioni, io le vedo più compito di un regolamento attuativo.

--
Ciao!
Luca Menegotto
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  #5  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Guispi
 
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Luca Menegotto wrote:

> Così, a una prima lettura, non mi sembra malaccio. Oggi mi riservo di
> dargli uno sguardo più approfondito.


Azzzzzzz

rimaniamo trepidanti nell'attesa che tu sciolga la riserva )

Guispi
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  #6  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Loris
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

Luca Menegotto wrote:
> Guardia di finanza?


Nel momento in cui hai un registro di tutte le guide,
e queste sono tenute a segnarsi tutte le immersioni
fatte, questo, imho, potrebbe essere un ottimo punto
di partenza per le verifiche fiscali verso i diving..
L.
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  #7  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Luca Menegotto
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

On Fri, 25 Feb 2005 14:39:06 GMT, "Max max" <maxmax@nomail.it.invalid>
wrote:

>> A mio avviso regolamente un attimo un settore che forse ne ha bisogno.

>
>In che modo ? Ritieni sufficiente una regola che burocratizza tutto e da
>alle didattiche il diritto di immersione o non immersione ?


Ripeto, la devo rileggere con calma. Ma, a un primo sguardo, parla
solo di operatori professionali. E in ogni caso, non comprendo che
male ci sia nel dire che non ci si può immergere senza avere seguito
corsi adeguati. Io invece ho apprezzato il fatto proprio che non venga
fatta la scelta di un iter didattico rispetto agli altri, riconoscendo
così in qualche modo una buona validità diffusa.

--
Ciao!
Luca Menegotto
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  #8  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Roby - Mister_no
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

ciao

a me preocupa l'articol 14.... per la subaquea ricreativa.

..... rispettando
i limiti di profondita` , procedure e
standard operativi stabiliti dall’organizzazione
certificante......

vuol dire che se esci dal garda e hai fatto 50 metri e il tuo standard
di brevetto be prevede 42... ti inchiappettano ?

idem se magari sei un primo grado con 1000 immersioni ? devi stare a
18 ?
-----------

perchè se è così... appendo le bombole al chiodo :-9
ciao
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  #9  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Max max
 
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Default Re: Legge nazionale sulla subacquea

"Roby - Mister_no" <XXXmister.no.ita@gmail.com> ha scritto nel messaggio
news:3klu119uq7pc6g9u3pcc12is0oh668rtb8@4ax.com...

> vuol dire che se esci dal garda e hai fatto 50 metri e il tuo standard
> di brevetto be prevede 42...


A me più che le profondità preoccupano le procedure operative ......
Comunque quel testo tace sulle sanzioni e non delimita neanche bene l'ambito
di applicazione.

--
Difendi anche tu la libertà di scelta del ricevitore sat
Leggi i dettagli qui:
http://www.rtrsat.it/sky_solo_nds_.htm
https://btinf.homelinux.org/ihstdm-f...=ListaDelleFaq


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  #10  
Old 04-11-2007, 02:20 PM
Max max
 
Posts: n/a
Default Re: Legge nazionale sulla subacquea


"Loup Garou" <loup@livestock.zzn.com> ha scritto nel messaggio
news:38eqrmF5j4lkmU1@individual.net...

> CAPO III
> era proprio necessario?


Un capo da eliminare infatti ..... prova a spiegarlo anche tu alla
commissione.

--
Max max
Tutela anche tu il tuo hobby da indebite ingerenze.
Costituisci una sezione dell'Associazione Italiana
Liberi Subacquei http://www.liberisub.it



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