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| 2/2/2005 Attivita` subacquee ed iperbariche. C. 1219 Arrighi e C. 1698 L. Martini. (Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base). La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 24 giugno 2003. Angelo SANTORI (FI), relatore, propone di adottare come testo base per il proseguimento della discussione il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato 3). La Commissione concorda. TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE CAPO I LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA` SUBACQUEE ART. 1. (Oggetto e finalita`). 1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di lavori subacquei ed iperbarici e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 117 della Costituzione e in conformita` con i principi della normativa dell ’Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle Regioni, a statuto speciale e non, delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attivita` subacquee ed iperbariche svolte a titolo professionale, individuate dai rispettivi statuti. 2. L’attivita` subacquea e` libera. Lo Stato e le Regioni, di concerto con i comuni interessati, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la liberta` d’impresa, anche tutelando la parita` di condizioni per l’accesso alle strutture nonche´ l’adeguatezza della qualita` dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi. ART. 2. (Ambito di applicazione). 1. Con il termine di attivita` subacquee si intende identificare quelle attivita` svolte, con o senza l’ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; si distinguono in due differenti settori, con finalita` diverse: a) lavori subacquei ed iperbarici, effettuati da operatori subacquei ed imprese di lavori subacquei ed iperbarici, regolamentati nel capo II della presente legge; b) servizi subacquei di carattere turistico- ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati nel capo III della presente legge. CAPO II OPERATORI SUBACQUEI ED IPERBARICI PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE ED IPERBARICHE ART. 3. (Definizioni). 1. Sono operatori subacquei ed iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, lavori subacquei o iperbarici in mare ed in acque interne, a profondita` con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l’ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei. 2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici. ART. 4. (Elenco regionale degli operatori subacquei ed iperbarici professionali). 1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni e` istituito l’ elenco degli operatori subacquei ed iperbarici professionali. L’elenco e` trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. E` fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel predetto elenco di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, qualsiasi attivita` di operatore subacqueo ed iperbarico. 3. L’iscrizione accolta in una Regione consente all’operatore di esercitare la sua attivita` su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea. ART. 5. (Qualifiche professionali). 1. L’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4, avviene nelle seguenti qualifiche professionali: a) operatore di alto fondale, che effettua immersioni oltre i 50 metri di profondita` con il supporto di impianti iperbarici; b) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondita` di 50 metri; c) operatore tecnico iperbarico che e` addetto alla manovra delle camere iperbariche ed agli impianti di saturazione anche in ambiente clinico; d) operatore scientifico subacqueo, che svolge attivita` di ricerca scientifica o di archeologia subacquea. ART. 6. (Requisiti per l’iscrizione nell’elenco regionale). 1. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale sono necessari i seguenti requisiti: a) maggiore eta`; b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; c) diploma della scuola dell’obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all’estero e riconosciuti; d) certificato di abilitazione professionale all’attivita` , rilasciato da istituti legalmente riconosciuti; e) idoneita` medica psico-attitudinale, attestata da certificato rilasciato da medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita` subacquee, ovvero perfezionato in medicina subacquea. Sono riconosciuti i certificati rilasciati da medici specializzati in fisiopatologia del lavoro subacqueo. ART. 7. (Elenco regionale delle imprese subacquee ed iperbariche). 1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni e` istituito l’elenco delle imprese subacquee ed iperbariche. L’elenco e` trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Per ottenere 1’iscrizione nel predetto elenco le imprese devono possedere i seguenti requisiti: a) un sistema di sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformita` alle leggi vigenti in materia, e con il rispetto dell’ambiente; b) un sistema di qualita` , in conformita` alle norme comunitarie; c) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilita` civile a copertura dei rischi derivanti ai lavoratori e ai terzi nello svolgimento delle attivita` subacquee ed iperbariche inclusa l’attivita` in immersione. 3. L’iscrizione accolta in una Regione consente all’impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell’Unione europea. 4. E` fatto divieto ai soggetti non iscritti nell’elenco di svolgere le attivita` di cui all’articolo 3, comma 2. ART. 8. (Norme di sicurezza). 1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l’obbligo di accertare che l’attivita` lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche´ delle prescrizioni stabilite dalla presente legge; le stesse rispondono in solido, in caso di inosservanza delle predette norme e prescrizioni, con gli operatori subacquei ed iperbarici di cui si avvalgono o che sono loro dipendenti. 2. Gli operatori subacquei ed iperbarici che esercitano la propria attivita` a titolo di imprenditore individuale e i lavoratori di pendenti dalle imprese di cui all’articolo 7 sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento teorico-pratico con particolare riguardo alle innovazioni di tecniche di supporto cardio-respiratorio avanzato e nell’ambito della sicurezza. 3. Le imprese subacquee ed iperbariche sono tenute a garantire agli operatori subacquei ed iperbarici loro dipendenti la frequenza dei predetti corsi. 4. E` demandato alle Regioni il compito di definire le modalita` per le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. ART. 9. (Attrezzature ed equipaggiamenti). 1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, gli impianti e le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere usate nell’attivita` subacquea ed iperbarica, devono essere conformi alle normative europee; inoltre, qualora prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, devono essere collaudati, certificati ed utilizzati secondo le prescrizioni di collaudo. 2. Alle imprese subacquee ed iperbariche, che effettuano immersioni di lavoro oltre i 12 metri, e` fatto obbligo di assicurare la presenza nel cantiere di una camera iperbarica munita di pre-camera e di indicare un medico specializzato in medicina subacquea. Le stesse imprese hanno l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta` , in cui devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo, alla manutenzione ed all’utilizzo nell’attivita` subacquea ed iperbarica. 3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 del presente articolo, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attivita` subacquea ed iperbarica, la Capitaneria di Porto e la Direzione Provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravita` ed omissioni, alla temporanea sospensione dell’attivita` dell’impresa ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi piu` gravi, la regione interessata, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del lavoro, dispone la cancellazione dell’impresa dall’elenco di cui all’articolo 7. ART. 10. (Libretto individuale). 1. E` istituito il libretto individuale degli operatori subacquei ed iperbarici. Nel sud- detto libretto devono essere annotate l’idoneita` medica, eventuali infortuni e l’iter delle immersioni effettuate, certificate dal datore di lavoro. 2. La tenuta del libretto di cui al comma 1 del presente articolo, e` affidata all’operatore subacqueo ed iperbarico, che e` obbligato ad esibirlo al responsabile di cantiere o agli organi abilitati per legge. ART. 11. (Modalita` di iscrizione). 1. E` demandato alle Regioni il compito di definire le modalita` d’iscrizione agli elenchi regionali di cui agli articoli 4 e 7. ART. 12. (Disposizioni transitorie). 1. In sede di prima applicazione della presente legge possono iscriversi all’elenco di cui all’articolo 4 tutti gli operatori subacquei ed iperbarici professionali con eta` superiore ai limiti di accesso ai corsi professionali che, entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco stesso, dimostrino di avere operato in modo prevalente nelle specifiche attivita` corrispondenti alle predette qualifiche, attraverso la presentazione del libretto individuale correttamente compilato e certificato. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, le imprese potranno continuare ad operare sino a dodici mesi dall’istituzione dell’elenco di cui all’articolo 7, in deroga al divieto di cui al medesimo articolo 7, comma 4. 3. Possono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 7 le imprese che dimostrino, entro il medesimo termine e con le stesse modalita` di cui al comma 1 del presente articolo, di avere operato in modo prevalente, per almeno tre anni, nel settore dei lavori subacquei ed iperbarici, ovvero nelle specifiche attivita` di cui all’articolo 3, comma 2. ART. 13. (Disposizioni per particolari categorie di operatori). 1. Gli operatori subacquei ed iperbarici delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, compreso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, e della Croce rossa italiana, sono considerati a tutti gli effetti operatori subacquei ed iperbarici ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 1 della presente legge. 2. Le attivita` di cui al comma 1 del presente articolo vengono regolamentate dalle stesse amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle disposizioni della presente legge. CAPO III (Servizi subacquei turistico-ricreativi). ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE ART. 14. (Definizioni). 1. Per immersione subacquea a scopo turistico e ricreativo si intende l’insieme delle attivita` ecosostenibili, effettuate da una o piu` persone e finalizzate all’addestramento, ad escursioni subacquee libere o guidate, studio del mare e delle sue forme di vita diurna e notturna, effettuazione di riprese video e fotografiche, nonche´ qualunque altra iniziativa riconducibile all’utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attivita` , se effettuate con autorespiratore, possono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondita` , procedure e standard operativi stabiliti dall’organizzazione certificante. Sono escluse dalle di- sposizioni della presente legge le attivita` subacquee di tipo agonistico. 2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall’organizzazione didattica subacquea a cui l’istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico pratico. 3. E` istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole e a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell’immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L’istruttore subacqueo puo` svolgere anche l’attivita` di guida subacquea. 4. E` guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, assiste l’Istruttore nell’addestramento di singoli o gruppi e accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, anche in modo non esclusivo e non continuativo. 5. Sono centri d’immersione e di addestramento subacqueo le imprese che operano nel settore dei servizi turisticoricreativi subacquei, offrendo supporto all’immersione ed all’addestramento subacqueo didattico o ricreativo, in virtu` di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale. 6. Sono organizzazioni didattiche subacquee le imprese o associazioni, italiane o estere, che abbiano come oggetto sociale principale, ancorche´ non esclusivo, l’attivita` di formazione per l’addestramento alle immersioni subacquee, dal livello d’ingresso a quello di istruttore, cosı` come la fornitura di materiali didattici e servizi ad istruttori, guide e centri subacquei. ART. 15. (Elenco regionale degli operatori subacquei del settore turistico-ricreativo). 1. Presso gli assessorati competenti delle Regioni e` istituito l’elenco degli operatori operatori subacquei del settore turistico-ricreativo, suddiviso nelle seguenti sezioni: a) istruttori subacquei; b) guide subacquee; c) centri di immersione e di addestramento subacqueo; d) associazioni no profit. ART. 16. (Esercizio dell’attivita` di istruttore subacqueo e guida subacquea). 1. L’attivita` di istruttore subacqueo e di guida subacquea e` subordinata all’iscrizione nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15, e puo` essere svolta: a) all’interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo; b) all’interno delle associazioni no profit; c) in modo autonomo. 2. Ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti: a) maggiore eta`; b) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione secondo la vigente normativa; c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione; d) diploma della scuola dell’obbligo, o titoli equipollenti se conseguiti all’estero; e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al tern1ine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da una organizzazione didattica iscritta nell’elenco nazionale di cui al successivo articolo 19; f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilita` civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attivita` svolte; g) idoneita` medica attestata da certificato rilasciato da medico specialista in medicina del nuoto e delle attivita` subacquee, ovvero esperto in medicina subacquea, oppure perfezionato in medicina subacquea. ART. 17. (Esercizio dell’attivita` di centro di immersione e di addestramento subacqueo). 1. L’apertura e l’esercizio dell’attivita` dei centri di immersione e di addestramento subacqueo e` subordinata all’iscrizione nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15. Ai fini dell’iscrizione i centri devono possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione presso la Camera di commercio; b) partita IVA; c) disponibilita` di una sede per lo svolgimento delle attivita` teoriche; d) disponibilita` di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, laddove previsto, ed in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilita` di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonche´ di personale addestrato al primo soccorso. A tal fine i relativi corsi effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell’elenco nazionale di cui al successivo articolo 19, sono ritenuti validi ai sensi della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita` civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attivita` svolte. 2. I centri che svolgono attivita` stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purche´ il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. 3. I centri di immersione e di addestramento subacquei, nell’esercizio della propria attivita` devono avvalersi di guide e istruttori iscritti nell’apposita sezione dell’elenco di una regione italiana. ART. 18. (Associazioni no profit). 1. Le associazioni no profit a carattere nazionale, regionale e locale che svolgono anche attivita` di centro di immersione in modo continuativo, esclusivamente per i propri associati, per esercitare l’attivita` devono essere iscritte nella specifica sezione dell’elenco regionale di cui all’articolo 15. 2. Ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, queste associazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) atto costitutivo registrato e statuto; b) codice fiscale; c) disponibilita` di una sede per lo svolgimento delle attivita` teoriche; d) disponibilita` di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, laddove previste, ed in perfetto stato di funzionamento; e) disponibilita` di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni della decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilita` civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, per incidenti connessi alle attivita` svolte. 3. I centri che svolgono attivita` stagionale, possono essere iscritti agli elenchi regionali degli operatori del turismo subacqueo purche´ il periodo di apertura non sia inferiore a centoventi giorni continuativi. ART. 19. (Elenco nazionale delle Organizzazioni Didattiche per le attivita` subacquee del settore turistico-ricreativo). 1. Presso il Ministero delle attivita` produttive e` istituito l’elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all’addestramento delle attivita` subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell’elenco e` demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, emettendo a convalida le attestazioni indicate nel precedente comma 2 dell’articolo 14. 2. Possono richiedere l’iscrizione tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, i cui corsi rispettino le normative generali previste dalla Confederazione mondiale delle attivita` subacquee (CMAS) e dal Recreational Scuba Training Council (RSTC), oppure che abbiano i materiali didattici per lo svolgimento dei corsi previsti dalla propria organizzazione didattica. 3. Ai fini dell’iscrizione, organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione: a) nel caso di organizzazioni operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente camera di commercio e certificato di attribuzione della partiva IVA; b) nel caso di organizzazioni operanti come associazione no profit, copia autentica dell’atto costitutivo notarile, dello statuto vigente, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l’apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA; c) nel caso di organizzazioni che oassociazioni internazionali, siano esse comunitarie che extracomunitarie, copia autentica degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all’utilizzo del marchio e del sistema d’insegnamento; d) copia degli standard didattici di riferimento; e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione (manuali, audiovisivi, ed altri eventuali supporti). Per le organizzazioni internazionali questi sussidi didattici devono essere prodotti necessariamente in lingua italiana. 4. Alle organizzazioni didattiche subacquee non e` richiesta alcuna iscrizione in uno o piu` elenchi regionali di cui all’articolo 15. ART. 20. (Uso delle denominazioni). 1. La denominazione di « Centro di immersioni e di addestramento subacqueo » e` riservata alle imprese che hanno ottenuto l’autorizzazione all’esercizio prevista dalla presente legge. 2. Ogni centro ha diritto all’uso esclusivo del proprio nome. 3. Nelle sedi aperte al pubblico dei centri di immersione e di addestramento subacqueo, nonche´ della associazioni no profit, deve essere esposta in modo ben visibile copia dell’iscrizione all’elenco regionale. ART. 21. (Attrezzature). 1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi ed individuali, le apparecchiature complementari usate o pronte ad essere usate nell’attivita` subacquea, compresi gli impianti ricarica dell’aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti,col laudati ed utilizzati secondo le prescrizioni legislative. 2. Le imprese di cui all’articolo 17 e le associazioni di cui all’articolo 18 hanno l’obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprieta` , nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo ed alla manutenzione delle stesse. 3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l’attivita` subacquea, la Capitaneria di porto e la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alle gravita` ed omissioni, alla temporanea sospensione dell’attivita` ed al sequestro delle attrezzature. Nei casi piu` gravi le Regioni, su segnalazione della Capitaneria di Porto o della Direzione Provinciale del lavoro, dispongono la cancellazione dall’elenco di cui all’articolo 15. ART. 22. (Libretto individuale di immersione). 1. E` istituito il libretto individuale di immersione degli istruttori e delle guide iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 15. Nel suddetto libretto devono essere annotate le immersioni effettuate. 2. La tenuta del libretto di cui al comma I del presente articolo, e` affidata all’operatore subacqueo, che e` obbligato ad esibirlo agli organi abilitati per legge. ART. 23. (Disposizioni transitorie). 1. Entro sei mesi dalla data di istituzione dell’elenco nazionale di cui all’articolo 19, le organizzazioni didattiche devono presentare la documentazione per l’iscrizione nell’elenco stesso. 2. Entro sei mesi dalla data di istituzione degli elenchi regionali di cui all’articolo 15, gli operatori subacquei devono presentare la documentazione per l’iscrizione l’iscrizione nell’elenco stesso. Sono fatte salve le avvenute iscrizioni presso le Regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno gia` istituito gli elenchi regionali. Le Regioni che hanno emanato proprie nom1ative in materia, dovranno comunque adeguarle alla presente legge entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, al fine di avere una regolamentazione omologa su tutto il territorio nazionale. 3. Nel caso in cui le Regioni non provvedano a definire le modalita` che rendano possibile l’iscrizione negli elenchi previsti dall’articolo 15, gli operatori subacquei di cui al medesimo articolo potranno ugualmente svolgere la loro attivita` , notificando con raccomandata alla Regione competente la loro esistenza sul territorio, autocertificando l’esistenza dei necessari requisiti. Copia della notifica dovra` essere conservata presso il domicilio dell’interessato, qualora persona fisica, oppure presso la sede legale od operativa, qualora persona giuridica. 4. Le Regioni, in sede di prima applicazione della presente legge, possono emanare ulteriori nonne transitorie volte a salvaguardare le attivita` delle categorie di cui all’articolo 15 gia` esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. CAPO IV ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE QUADRO SULL’ORDINAMENTO DELLE ATTIVITA` SUBACQUEE ART. 24. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Sono da ritenersi abrogate tutte le leggi ed i regolamenti preesistenti in materia, se non adeguati alla presente legge come previsto dall’articolo 23. -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it |
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#2
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| Max max wrote: > ART. 22. > (Libretto individuale di immersione). > 1. E` istituito il libretto individuale di > immersione degli istruttori e delle guide > iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo > 15. Nel suddetto libretto devono > essere annotate le immersioni effettuate. > 2. La tenuta del libretto di cui al > comma I del presente articolo, e` affidata > all’operatore subacqueo, che e` obbligato > ad esibirlo agli organi abilitati per legge. Questo serve per la guardia di finanza? L. |
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#3
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| Max max ha scritto: >g) idoneita` medica attestata da certificato rilasciato da medico >specialista in medicina del nuoto e delle attivita` subacquee, ovvero >esperto in medicina subacquea, oppure perfezionato in medicina >subacquea. Quanti ce ne sono in Italia e come sono distribuiti? Ciao Ghigo |
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#4
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| On Fri, 25 Feb 2005 09:19:50 +0100, Ghigo <y69bncoqez001@sneakemail.com> wrote: > >Ok, prendono atto dell'esistenza del logbook... ma se uno se lo porta >dietro e non ci scrive nulla? Non è esattamente un logbook... o forse si... insomma, per come la vedo io, dovrebbe essere qualcosa di simile a un certificato delle ore di volo per un pilota. Non ci scrivi nulla, il tuo status decade. Circa le sanzioni, io le vedo più compito di un regolamento attuativo. -- Ciao! Luca Menegotto |
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#5
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| Luca Menegotto wrote: > Così, a una prima lettura, non mi sembra malaccio. Oggi mi riservo di > dargli uno sguardo più approfondito. Azzzzzzz rimaniamo trepidanti nell'attesa che tu sciolga la riserva Guispi |
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#6
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| Luca Menegotto wrote: > Guardia di finanza? Nel momento in cui hai un registro di tutte le guide, e queste sono tenute a segnarsi tutte le immersioni fatte, questo, imho, potrebbe essere un ottimo punto di partenza per le verifiche fiscali verso i diving.. L. |
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#7
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| On Fri, 25 Feb 2005 14:39:06 GMT, "Max max" <maxmax@nomail.it.invalid> wrote: >> A mio avviso regolamente un attimo un settore che forse ne ha bisogno. > >In che modo ? Ritieni sufficiente una regola che burocratizza tutto e da >alle didattiche il diritto di immersione o non immersione ? Ripeto, la devo rileggere con calma. Ma, a un primo sguardo, parla solo di operatori professionali. E in ogni caso, non comprendo che male ci sia nel dire che non ci si può immergere senza avere seguito corsi adeguati. Io invece ho apprezzato il fatto proprio che non venga fatta la scelta di un iter didattico rispetto agli altri, riconoscendo così in qualche modo una buona validità diffusa. -- Ciao! Luca Menegotto |
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#8
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| ciao a me preocupa l'articol 14.... per la subaquea ricreativa. ..... rispettando i limiti di profondita` , procedure e standard operativi stabiliti dall’organizzazione certificante...... vuol dire che se esci dal garda e hai fatto 50 metri e il tuo standard di brevetto be prevede 42... ti inchiappettano ? idem se magari sei un primo grado con 1000 immersioni ? devi stare a 18 ? ----------- perchè se è così... appendo le bombole al chiodo :-9 ciao |
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#9
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| "Roby - Mister_no" <XXXmister.no.ita@gmail.com> ha scritto nel messaggio news:3klu119uq7pc6g9u3pcc12is0oh668rtb8@4ax.com... > vuol dire che se esci dal garda e hai fatto 50 metri e il tuo standard > di brevetto be prevede 42... A me più che le profondità preoccupano le procedure operative ...... Comunque quel testo tace sulle sanzioni e non delimita neanche bene l'ambito di applicazione. -- Difendi anche tu la libertà di scelta del ricevitore sat Leggi i dettagli qui: http://www.rtrsat.it/sky_solo_nds_.htm https://btinf.homelinux.org/ihstdm-f...=ListaDelleFaq |
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#10
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"Loup Garou" <loup@livestock.zzn.com> ha scritto nel messaggio news:38eqrmF5j4lkmU1@individual.net... > CAPO III > era proprio necessario? Un capo da eliminare infatti ..... prova a spiegarlo anche tu alla commissione. -- Max max Tutela anche tu il tuo hobby da indebite ingerenze. Costituisci una sezione dell'Associazione Italiana Liberi Subacquei http://www.liberisub.it |
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