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  #1  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Max max
 
Posts: n/a
Default Tanto va la gatta al lardo .....

Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore
e guida subacquei abbia di diverso .........
SENTENZA N. 40

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

- Annibale MARINI Presidente

- Franco BILE Giudice

- Giovanni Maria FLICK "

- Francesco AMIRANTE "

- Ugo DE SIERVO "

- Romano VACCARELLA "

- Paolo MADDALENA "

- Alfio FINOCCHIARO "

- Alfonso Quaranta "

- Franco GALLO "

- Luigi MAZZELLA "

- Gaetano SILVESTRI "

- Sabino CASSESE "

- Maria Rita SAULLE "

- Giuseppe TESAURO "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9,
10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme
regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio
2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al
n. 11 del registro ricorsi 2005.

Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore
Franco Bile;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del
Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il
successivo 20 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato, in via principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre
2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il
benessere), con la quale – definite tali discipline – è stato, tra
l'altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e
delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle
scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e modalità
d'iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con funzioni di
indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari.

In particolare le censure del ricorrente si rivolgono: a) all'art. 1,
che attribuisce alla Regione il riconoscimento della qualifica di
operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di
cui all'art. 2; b) all'art. 2, che individua come discipline bio-naturali
lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe,
demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline
bio-naturali; c) all'art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale
l'elenco delle discipline bio-naturali; d) all'art. 6, che definisce il
percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in
ciascuna delle singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono
“funzionalmente collegati” ai precedenti e sono volti al raggiungimento
dei fini della legge impugnata.

La difesa erariale deduce che la legge impugnata eccede le competenze
regionali e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della
Costituzione, in quanto regolamenta figure professionali (delle quali
alcune, peraltro, genericamente definite e non identificate) che sono da
ascriversi nell'ambito delle professioni sanitarie, anche non
convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti
didattici spetta allo Stato (come affermato da questa Corte con la
sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi
confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.
112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999).



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della
Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline
bionaturali per il benessere).

Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7,
9, 10 e 11 (“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge
si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di
professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e
regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta
invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353
del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma
3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124,
comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall' art. 1, comma 2,
della legge n. 42 del 1999).

2. – La questione è fondata.

2.1. – Con la legge n. 18 del 2004 la Regione Liguria, «allo scopo di
migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere
dei propri cittadini» (art. 1, comma 1), pone una regolamentazione
complessiva delle discipline bionaturali per il benessere, con
«l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi
dell'ambiente» e di «prevenire gli stati di disagio fisici e psichici
stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire
finalità terapeutiche o curative» (art. 1, comma 2).

In particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la
qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline
bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la
pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio
tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito
il competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove
discipline nell'istituito Elenco regionale per le discipline bio-naturali
per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la
suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l'una riguardante le
Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di
formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2,
lettera a); l'altra relativa ai singoli operatori delle discipline
bio-naturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la
qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali
per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di
specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese
scritte nella prima sezione dell'Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2);
e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola
disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo
svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che
l'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in
ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla
preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale,
disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la
Regione il Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il
benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h)
commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di
operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere senza
essere iscritti nell'Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che
esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale
risultano iscritti nell'Elenco medesimo (art. 11, comma 2).

2.2. – Come già rilevato nella sentenza n. 424 del 2005 – a sostegno
della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga legge della
Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch'essa emanata per la
regolamentazione delle discipline bio-naturali – l'impianto complessivo,
lo scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono
palese che l'oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della
proposta questione di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto
propriamente alla materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad
essa, peraltro, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente ne
riconduca il contenuto precettivo all'ambito delle professioni sanitarie
(anche non convenzionali), giacché l'individuazione di una specifica area
caratterizzante la «professione» è ininfluente ai fini della
regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella
materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n.
355 del 2005).

2.3. – Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla
stregua dei principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n.
424, n. 355 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali, è
sufficiente ribadire che – spettando allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste
dall'art. 117, terzo comma, Cost. – qualora non ne siano stati formulati
di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1,
comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli
comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa
non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative
regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424
del 2005).

Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella
materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio
secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi
profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza
n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della
particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si
configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla
legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del 2005).

Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali,
per violazione del parametro evocato.

2.4. – L'intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa
con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, in quanto gli
artt. 4, 5, 8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali al
raggiungimento dello scopo della legge stessa. Pertanto, ai sensi
dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di
illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale,
anche a tali disposizioni.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7,
9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme
regionali sulle discipline bionaturali per il benessere);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8,
12 e 13 della medesima legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 gennaio 2006.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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  #2  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
s.gue
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Max max <nomailasasas@mail.it> wrote:

> Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore
> e guida subacquei abbia di diverso .........
> SENTENZA N. 40


Mi fai un riassunto?
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  #3  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Steve
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

"Max max" wrote:

> Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore
> e guida subacquei abbia di diverso .........
> SENTENZA N. 40
>
> ANNO 2006
>
> REPUBBLICA ITALIANA
> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


....

letto.
è come dici tu, sembra una fotocopia in effetti.
ciao
Steve


--
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  #4  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Gianky
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Max max ha scritto:

Beh, io penso che

--


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  #5  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Max max
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Steve ha scritto:

> è come dici tu, sembra una fotocopia in effetti.


Con questi precedenti chi ricevesse una sanzione per la violazione della
famigerata legge ligure avrebbe buon gioco a far rimettere la questione
alla Corte Costituzionale chiedendo che sia sollevata nel giudizio di
opposizione ......
Ed ancora:
Sentenza 355/2005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente CAPOTOSTI
Relatore MARINI

Udienza Pubblica del 05/07/2005
Decisione del 28/09/2005

Deposito del 30/09/2005
Pubblicazione in G. U.



Ricorsi in via principale
16/2004

Massime: 29758 29759


SENTENZA N. 355 ANNO 2005




LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici:
Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in
Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi
2004.

Visto l'atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali (FIAIP);

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale
Marini;

udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del
Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre
2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di
condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera
l), e terzo della Costituzione.

La legge impugnata, nell'istituire all'art. 1 il registro regionale degli
amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che
possano chiedere l'iscrizione al registro regionale degli amministratori
di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti
indicati all'art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di
abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale
preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di
condomino amministratore» (art. 2, comma 3).

Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3,
e 3, determinando una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attività
di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell'art. 117,
primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi
comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui
agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957
(Trattato che istituisce la Comunità europea).

L'art. 2, comma 3, precludendo l'attività di amministratore a chi non sia
iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso
ancora del ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Secondo il ricorrente, infine, l'incostituzionalità delle disposizioni che
prevedono l'istituzione del registro ed i requisiti per l'iscrizione al
medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull'intera legge
collegata alle prime da un nesso di inscindibilità.

2.– È intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e
Professionali, argomentando diffusamente in ordine all'ammissibilità del
proprio intervento e concludendo per l'accoglimento del ricorso.



Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di
cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19
novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli
amministratori di condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo,
secondo, lettera l), e terzo della Costituzione.

La legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l'iscrizione
nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili,
istituito ai sensi dell'art. 1, e dispone che l'attività di amministratore
di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel
registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe in
contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e
delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di
ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della
competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni.

L'intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità
consequenziale derivata.

2.– Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in
giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali.

A prescindere dalla tardività dell'intervento, è decisivo al riguardo il
rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via
principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal
titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione
(si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n.
303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento
dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di
ammissibilità del referendum, avuto riguardo all'evidente diversità di
tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via
principale.

3.– Nel merito la questione è fondata.

Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta
dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di
condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente
alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art.
117, terzo comma, della Costituzione.

È altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali –
non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere
ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003).

Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina
generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente
dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme
relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in
più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie,
che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere
necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella
competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano
uno specifico collegamento con la realtà regionale.

Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle
regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi
(rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di
attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle
professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale.

Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che l'intera legge
regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni
specificamente impugnate dal ricorrente.

Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le
restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate
illegittime per illegittimità consequenziale.

Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal
ricorrente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3
della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del
registro regionale degli amministratori di condominio);

dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la
illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti
disposizioni della medesima legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA




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  #6  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Max max
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Gianky ha scritto:

> Max max ha scritto:


> Beh, io penso che


Rimasto senza parole ?

Max max



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  #7  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Loup G.
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

s.gue ha scritto:

> rotfl! fammi un riassunto di guerra e pace.


tizia ama caio ma flirta con sempronio, caio ne ha a male e cerca la
bella morte. tizia sposa mevio con reciproca soddisfazione.
nel frattempo napoleone arriva e scappa a gambe levate

L.

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  #8  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
s.gue
 
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Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Loup G. <loup@etc.zzn.com> wrote:

> s.gue ha scritto:
>
> > rotfl! fammi un riassunto di guerra e pace.

>
> tizia ama caio ma flirta con sempronio,


Mi ha preso ai coglioni alla prima riga, incredibile!!!


--
niuno
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  #9  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Guispi
 
Posts: n/a
Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Loup G. wrote:

> adorabile, guispo.


perche' la virgola ?
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  #10  
Old 04-11-2007, 02:56 PM
Loup G.
 
Posts: n/a
Default Re: Tanto va la gatta al lardo .....

Guispi ha scritto:
> Loup G. wrote:
>
>> adorabile, guispo.

>
>
> perche' la virgola ?


mi piaci così filosofico
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