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#1
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| Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore e guida subacquei abbia di diverso ......... SENTENZA N. 40 ANNO 2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: - Annibale MARINI Presidente - Franco BILE Giudice - Giovanni Maria FLICK " - Francesco AMIRANTE " - Ugo DE SIERVO " - Romano VACCARELLA " - Paolo MADDALENA " - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso Quaranta " - Franco GALLO " - Luigi MAZZELLA " - Gaetano SILVESTRI " - Sabino CASSESE " - Maria Rita SAULLE " - Giuseppe TESAURO " ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 13 gennaio 2005, depositato in cancelleria il successivo 20 gennaio ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2005. Udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2005 il Giudice relatore Franco Bile; udito l'avvocato dello Stato Carlo Sica per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. – Con ricorso notificato il 13 gennaio 2005 e depositato il successivo 20 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere), con la quale – definite tali discipline – è stato, tra l'altro, istituito il relativo Elenco regionale dei singoli operatori e delle organizzazioni con finalità didattiche, delle associazioni e delle scuole di formazione; ne sono stati disciplinati requisiti e modalità d'iscrizione; è stato istituito un Comitato regionale con funzioni di indirizzo sulla materia nel territorio regionale e poteri disciplinari. In particolare le censure del ricorrente si rivolgono: a) all'art. 1, che attribuisce alla Regione il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di cui all'art. 2; b) all'art. 2, che individua come discipline bio-naturali lo shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe, demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline bio-naturali; c) all'art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale l'elenco delle discipline bio-naturali; d) all'art. 6, che definisce il percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline; d) agli artt. 7, 9, 10 e 11, che sono “funzionalmente collegati” ai precedenti e sono volti al raggiungimento dei fini della legge impugnata. La difesa erariale deduce che la legge impugnata eccede le competenze regionali e si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto regolamenta figure professionali (delle quali alcune, peraltro, genericamente definite e non identificate) che sono da ascriversi nell'ambito delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta allo Stato (come affermato da questa Corte con la sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999). Considerato in diritto 1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere). Secondo il ricorrente, gli artt. 1, 2, 3 e 6 ed i successivi artt. 7, 9, 10 e 11 (“funzionalmente collegati” ai precedenti) della predetta legge si pongono in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto realizzano un intervento normativo regionale in materia di professioni sanitarie non convenzionali, la cui individuazione e regolamentazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici, spetta invece allo Stato (come affermato da questa Corte nella sentenza n. 353 del 2003), secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 (poi confermato dall'art. 124, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 112 del 1998 e dall' art. 1, comma 2, della legge n. 42 del 1999). 2. – La questione è fondata. 2.1. – Con la legge n. 18 del 2004 la Regione Liguria, «allo scopo di migliorare la qualità della vita e contribuire a realizzare il benessere dei propri cittadini» (art. 1, comma 1), pone una regolamentazione complessiva delle discipline bionaturali per il benessere, con «l'obiettivo di educare la persona a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente» e di «prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo senza perseguire finalità terapeutiche o curative» (art. 1, comma 2). In particolare, con le norme impugnate, la Regione: a) riconosce la qualifica di operatore (art. 1, comma 1) nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu, la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga, la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (art. 2, comma 1); b) demanda alla Giunta regionale, sentito il competente Comitato regionale, la possibilità di iscrivere nuove discipline nell'istituito Elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere (art. 2, comma 2, e art. 3, comma 1); c) prevede la suddivisione di tale Elenco in due sezioni: l'una riguardante le Organizzazioni con finalità didattiche, Associazioni e Scuole di formazione, come individuate nei successivi artt. 4 e 5 (art. 3, comma 2, lettera a); l'altra relativa ai singoli operatori delle discipline bio-naturali per benessere (art. 3, comma 2, lettera b); d) riconosce la qualifica di operatore in ciascuna delle singole discipline bio-naturali per il benessere a coloro che abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione dell'Elenco regionale (art. 6, commi 1 e 2); e) attribuisce alla Giunta regionale di definire, per ogni singola disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalità del suo svolgimento e del relativo esame finale (art. 6, comma 3); f) prevede che l'esercizio nel territorio della Regione delle attività di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere è subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione seconda dell'Elenco regionale, disciplinata dal successivo art. 8 (art. 7); g) istituisce presso la Regione il Comitato regionale delle discipline bio-naturali per il benessere, stabilendone composizione e compiti (art. 9 e art. 10); h) commina sanzioni amministrative per coloro che esercitano l'attività di operatore in una delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti nell'Elenco regionale (art. 11, comma 1), ovvero che esercitano una disciplina bio-naturale diversa da quella per la quale risultano iscritti nell'Elenco medesimo (art. 11, comma 2). 2.2. – Come già rilevato nella sentenza n. 424 del 2005 – a sostegno della dichiarata illegittimità costituzionale della analoga legge della Regione Piemonte 31 maggio 2004, n. 13, anch'essa emanata per la regolamentazione delle discipline bio-naturali – l'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto precipuo della legge oggi impugnata rendono palese che l'oggetto della normativa in esame (e conseguentemente della proposta questione di legittimità costituzionale) debba essere ricondotto propriamente alla materia concorrente delle «professioni». Rispetto ad essa, peraltro, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente ne riconduca il contenuto precettivo all'ambito delle professioni sanitarie (anche non convenzionali), giacché l'individuazione di una specifica area caratterizzante la «professione» è ininfluente ai fini della regolamentazione delle competenze derivante dall'applicazione nella materia in esame del terzo comma dell'art. 117 Cost. (sentenze n. 424 e n. 355 del 2005). 2.3. – Pertanto anche la presente questione deve essere risolta alla stregua dei principi affermati in materia da questa Corte (sentenze n. 424, n. 355 e n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003). In termini generali, è sufficiente ribadire che – spettando allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente previste dall'art. 117, terzo comma, Cost. – qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi (ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131) nel rispetto di quelli comunque risultanti anche dalla normativa statale già in vigore. E da essa non si trae alcuno spunto che possa consentire iniziative legislative regionali nell'ambito cui si riferisce la legge impugnata (sentenza n. 424 del 2005). Parimenti, va riaffermato che la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle «professioni» deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi (sentenza n. 355 del 2005) è riservata allo Stato. Tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (sentenze n. 424 e n. 319 del 2005). Le norme impugnate devono quindi essere dichiarate incostituzionali, per violazione del parametro evocato. 2.4. – L'intera legge regionale in esame è inscindibilmente connessa con le disposizioni specificamente censurate dal ricorrente, in quanto gli artt. 4, 5, 8, 12 e 13, non impugnati, sono palesemente funzionali al raggiungimento dello scopo della legge stessa. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la declaratoria di illegittimità costituzionale deve essere estesa, in via consequenziale, anche a tali disposizioni. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge della Regione Liguria 25 ottobre 2004, n. 18 (Norme regionali sulle discipline bionaturali per il benessere); dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale in via consequenziale degli artt. 4, 5, 8, 12 e 13 della medesima legge regionale. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2006. F.to: Annibale MARINI, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria l'8 febbraio 2006. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it |
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| Max max <nomailasasas@mail.it> wrote: > Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore > e guida subacquei abbia di diverso ......... > SENTENZA N. 40 Mi fai un riassunto? |
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| "Max max" wrote: > Mi chiedo cosa la famigerata legge ligure sulla professione di istruttore > e guida subacquei abbia di diverso ......... > SENTENZA N. 40 > > ANNO 2006 > > REPUBBLICA ITALIANA > IN NOME DEL POPOLO ITALIANO .... letto. è come dici tu, sembra una fotocopia in effetti. ciao Steve -- Posted via Mailgate.ORG Server - http://www.Mailgate.ORG |
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| Max max ha scritto: Beh, io penso che -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it |
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| Steve ha scritto: > è come dici tu, sembra una fotocopia in effetti. Con questi precedenti chi ricevesse una sanzione per la violazione della famigerata legge ligure avrebbe buon gioco a far rimettere la questione alla Corte Costituzionale chiedendo che sia sollevata nel giudizio di opposizione ...... Ed ancora: Sentenza 355/2005 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CAPOTOSTI Relatore MARINI Udienza Pubblica del 05/07/2005 Decisione del 28/09/2005 Deposito del 30/09/2005 Pubblicazione in G. U. Ricorsi in via principale 16/2004 Massime: 29758 29759 SENTENZA N. 355 ANNO 2005 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI; Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 30 gennaio 2004, depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2004 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2004. Visto l'atto di intervento della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali (FIAIP); udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 2005 il Giudice relatore Annibale Marini; udito l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.– Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione. La legge impugnata, nell'istituire all'art. 1 il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, prevede (art. 2, comma 2) che possano chiedere l'iscrizione al registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili coloro che siano in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, tra i quali figura il superamento di un esame di abilitazione, stabilendo che «la mancata iscrizione al registro regionale preclude l'esercizio dell'attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore» (art. 2, comma 3). Assume il Governo che le disposizioni dettate dagli artt. 2, commi 2 e 3, e 3, determinando una sostanziale limitazione all'esercizio di un'attività di prestazione di servizi, sarebbero innanzitutto lesive dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, per il mancato rispetto dei principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese di cui agli artt. 3, comma 1, lettera c), 49 e 57 del Trattato CE 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea). L'art. 2, comma 3, precludendo l'attività di amministratore a chi non sia iscritto nel relativo registro, sarebbe inoltre invasivo – ad avviso ancora del ricorrente – della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale, con conseguente lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Secondo il ricorrente, infine, l'incostituzionalità delle disposizioni che prevedono l'istituzione del registro ed i requisiti per l'iscrizione al medesimo si rifletterebbe in via consequenziale sull'intera legge collegata alle prime da un nesso di inscindibilità. 2.– È intervenuta in giudizio la Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali, argomentando diffusamente in ordine all'ammissibilità del proprio intervento e concludendo per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna le disposizioni di cui agli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio), per violazione dell'art. 117, commi primo, secondo, lettera l), e terzo della Costituzione. La legge regionale – nella parte in cui fissa i requisiti per l'iscrizione nel registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili, istituito ai sensi dell'art. 1, e dispone che l'attività di amministratore di condominio, nella regione, sia preclusa a chi non sia iscritto nel registro stesso, salvo il caso di condomino amministratore – sarebbe in contrasto con i principi comunitari sulla libera circolazione del lavoro e delle imprese, violerebbe la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile e penale e, comunque, eccederebbe i limiti della competenza legislativa concorrente regionale in materia di professioni. L'intera legge regionale sarebbe infine illegittima per illegittimità consequenziale derivata. 2.– Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'intervento in giudizio della Federazione Italiana Agenti Immobiliari e Professionali. A prescindere dalla tardività dell'intervento, è decisivo al riguardo il rilievo che nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non è ammessa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione (si vedano, tra le tante, le sentenze n. 166 del 2004, n. 338, n. 315, n. 303 e n. 49 del 2003). Mentre del tutto improprio è il riferimento dell'interveniente ai principi affermati da questa Corte nei giudizi di ammissibilità del referendum, avuto riguardo all'evidente diversità di tali giudizi rispetto a quelli di legittimità costituzionale in via principale. 3.– Nel merito la questione è fondata. Non vi è dubbio che la legge regionale impugnata, istitutiva, come risulta dalla sua stessa rubrica, di un registro regionale degli amministratori di condominio, vada ricondotta alla materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente delle regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. È altrettanto pacifico che, in siffatta materia, i principi fondamentali – non essendone stati, sino ad ora, formulati dei nuovi – debbano essere ricavati dalla legislazione statale in vigore (sentenza n. 353 del 2003). Al riguardo, pur mancando nella legislazione statale una disciplina generale delle professioni, dalla normativa vigente – e segnatamente dall'art. 2229, primo comma, del codice civile, oltre che dalle norme relative alle singole professioni – può trarsi il principio, affermato in più occasioni da questa Corte con riferimento alle professioni sanitarie, che l'individuazione delle professioni, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Esula, pertanto, dai limiti della competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di professioni l'istituzione di nuovi e diversi albi (rispetto a quelli istituiti dalle leggi statali) per l'esercizio di attività professionali, avendo tali albi una funzione individuatrice delle professioni preclusa in quanto tale alla competenza regionale. Questa Corte non può, infine, omettere di rilevare che l'intera legge regionale si pone in inscindibile connessione con le disposizioni specificamente impugnate dal ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le restanti disposizioni della legge impugnata devono essere dichiarate illegittime per illegittimità consequenziale. Restano assorbiti gli ulteriori profili di incostituzionalità dedotti dal ricorrente. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, commi 2 e 3, e 3 della legge della Regione Abruzzo 19 novembre 2003, n. 17 (Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio); dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimità costituzionale in via consequenziale delle restanti disposizioni della medesima legge. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005. F.to: Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente Annibale MARINI, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005. Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it |
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| Gianky ha scritto: > Max max ha scritto: > Beh, io penso che Rimasto senza parole ? Max max -- questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito http://www.newsland.it/news segnala gli abusi ad abuse@newsland.it |
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| s.gue ha scritto: > rotfl! fammi un riassunto di guerra e pace. tizia ama caio ma flirta con sempronio, caio ne ha a male e cerca la bella morte. tizia sposa mevio con reciproca soddisfazione. nel frattempo napoleone arriva e scappa a gambe levate L. |
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| Loup G. <loup@etc.zzn.com> wrote: > s.gue ha scritto: > > > rotfl! fammi un riassunto di guerra e pace. > > tizia ama caio ma flirta con sempronio, Mi ha preso ai coglioni alla prima riga, incredibile!!! -- niuno |
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| Loup G. wrote: > adorabile, guispo. perche' la virgola ? |
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#10
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| Guispi ha scritto: > Loup G. wrote: > >> adorabile, guispo. > > > perche' la virgola ? mi piaci così filosofico |
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